Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria "no profit".
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società "Poste Italiane" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
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