Come si fa ad acquisire la personaliutà giuridica?
Risposta
IlDpr 361/00 ha semplificato la procedura per l’acquisto della personalità giuridica trasferendo la materia alla competenza dei prefetti e delle regioni per le materie a queste delegate dal Dpr 616/77, che contempla anche la materia dei servizi sociali in cui le associazioni di volontariato sono particolarmente attive.
Quindi in buona parte dei casi le associazioni di volontariato ( i cui fini statutari rientrino tra le materie delegate alle regioni e si realizzino nell’ambito di una sola regione) che vogliano acquisire la personalità giuridica dovranno inoltrare la domanda per il riconoscimento al presidente della regione, ufficio persone giuridiche.
Per poter conseguire l’iscrizione l’associazione deve perseguire uno scopo lecito e avere un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo.
Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere allegati:
• 2 copie di cui 1 in bollo (salvo le esenzioni di legge: le odv sono esenti dall’imposta di bollo) di atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico (da un notaio)
• una relazione relazione illustrativa, in due copie, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo;
• relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
• due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
• elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente con relative accettazioni di carica degli stessi, sottoscritto dal presidente di quest'ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione);
Il procedimento è sottoposto a un termine di 120 giorni nei quali l’iscrizione dev’essere concessa o contestata. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
Le stesse regole e documenti descritti valgono anche per l’approvazione delle modifiche degli atti costitutivi e degli statuti già interessati dalla procedura di riconoscimento.
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