Quali agevolazioni fiscali sono previste per le convenzioni con un ente pubblico?
Risposta
IN base a quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, bis lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), i proventi derivanti da convenzioni sottoscritte da enti non commerciali sono esclusi da imposizione diretta (Irpeg) solo qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i contributi siano corrisposti da amministrazioni pubbliche;
b) l'attività prevista dalla convenzione abbia finalità sociali;
c) l'attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Eventuali contributi derivanti da convenzioni sottoscritte da un ente non commerciale residente in Italia con un ente pubblico estero sono da ritenersi assoggettati a tassazione ordinaria ai fini delle imposte dirette. Nel silenzio della norma ed in mancanza di circolari o risoluzioni ministeriali che offrano chiarimenti, infatti, si deve ritenere che la legge faccia riferimento esclusivamente ad amministrazioni pubbliche italiane. Avendo poi riguardo al tipo di attività oggetto della convenzione ed alla sua conformità alle finalità istituzionali dell'ente occorre verificare quanto espressamente previsto dallo statuto in merito agli scopi istituzionali. Questi ultimi, infatti, caratterizzano ed identificano le finalità dell'ente e dalla loro descrizione si desume la possibilità o meno di fruire del regime agevolativo in commento. Ciò nonostante, occorre sempre tenere presente che, anche qualora le finalità dell'ente abbiano carattere sociale e l'attività svolta a fronte dei contributi sia conforme alle previsioni statutarie, l'ente medesimo viene considerato commerciale, con assoggettamento a tassazione dei relativi proventi o contributi, quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale. Per quanto riguarda i riflessi sulla disciplina Iva occorre operare una distinzione a secondo della natura della prestazione effettuata.
Caso a) Contributi erogati in conto capitale con l'unico scopo di sviluppare la struttura e/o l’ attività dell’ente, indipendentemente dall'erogazione di qualsiasi servizio nei confronti dell'ente erogatore, degli eventuali soci o di terzi. In questo caso i contributi sono finalizzati esclusivamente allo sviluppo dell'ente finanziato ed in base alla legislazione in materia di Iva, non avendo natura di corrispettivo e non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l'ente erogante e l'ente beneficiario, non devono essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Il loro incasso avviene a fronte dell'emissione di una nota recante l'indicazione che trattasi di contributo fuori dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 2 D.P.R. 633/72.
Caso b) Contributi aventi natura di corrispettivo, erogati in presenza di un rapporto sinallagmatico fra la prestazione di servizi svolta dall'ente prestatore e la controprestazione in denaro da parte dell'ente pubblico (l'ente pubblico riceve un servizio in cambio delle somme che corrisponde oppure commissiona specifici servizi in cambio di un corrispettivo). In questo caso, pur in presenza di un ente non commerciale convenzionato con un ente pubblico, con conseguente esclusione dei corrispettivi dall’Irpeg, è obbligatorio assoggettare la prestazione ad Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria ed emissione di regolare fattura non più tardi del momento dell'incasso delle somme.
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