Giovedì Maggio 17 , 2012
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Sponsorizzazioni e volontariato: un parere legale

Risposta

Parere relativo agli ambiti di ammissibilità di un rapporto negoziale di sponsorizzazione sorto tra un’organizzazione di volontariato registrata e una o più aziende.


Riporto il quesito inviatomi in data 26 luglio us. Dal vostro Centro.
“L’Associazione regionale, alla quale aderiscono tutte le associazioni di livello provinciale, alle quali, a loro volta, aderiscono tutte le associazioni di livello comunale, vorrebbe pubblicare un giornalino. Al momento le delegazioni provinciali pubblicano un loro giornalino, che verrebbe riassorbito nel giornale regionale. Il problema è questo:
il giornalino verrebbe pubblicato con fondi derivanti da sponsorizzazioni di aziende private. Il costo annuo del giornalino sarebbe di . 300/350.000 circa coperto completamente da entrate derivanti da sponsorizzazioni. Attualmente le entrate annue dell’Associazione sono di circa 370.000 . derivanti da quote associative delle associazioni aderenti. Sapendo che le Agenzie delle Entrate di solito interpretano in modo molto restrittivo la normativa relativa alle attività marginali delle odv, che, dato il volume delle entrate dell’associazione non si può certo dire che questa possa essere considerata un’attività marginale e che le sponsorizzazioni sono comunque sempre considerate attività commerciali, ci farebbe molto piacere avere un suo parere scritto sul quesito.”

I soggetti coinvolti

Il soggetto che intende pubblicare un proprio giornalino con funzioni di houseorgan è un’organizzazione di volontariato registrata nell’omonimo registro regionale. A detta organizzazione aderiscono i diversi livelli (provinciali e comunali), i quali condividerebbero il progetto di un’unica pubblicazione, accentrando in essa anche le risorse eventualmente reperite localmente.
Come spesso succede, le aziende che operano nello stesso territorio delle organizzazioni di volontariato vedono nelle pubblicazioni delle medesime un efficace veicolo di comunicazione pubblicitario, stante la capillarità della distribuzione del giornalino e l’attenzione che esso riscuote da chi – volontario, socio o donatore – lo riceve.
D’altro canto le organizzazioni, anche per far fronte alle diverse spese di gestione (tra le quali quelle del giornalino), vedono positivamente l’interesse delle aziende, seppur questo si connoti, per le ragioni di cui in precedenza, come qualcosa di diverso dal concetto di beneficenza.
Le aziende, infatti, chiedono spazio su un buon mezzo di comunicazione per avere visibilità, differenziarsi rispetto alla concorrenza, essere riconosciuti anche in abbinamento ad una sigla famosa del non profit.
Da ciò deriva la natura commerciale del rapporto, in quanto sorge un
rapporto negoziale tra una parte che svolge una prestazione (l’associazione) e l’altra parte (azienda) che riconosce a detta prestazione un valore economico.

Concetto di sponsorizzazione
Nello specifico, detto rapporto è, come risaputo, inquadrato tradizionalmente
nel contratto atipico della
sponsorizzazione, che prevede che il soggetto sponsor si impegni ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, di contro, pubblicizza e/o propaganda il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l’attività produttiva dello sponsor. Importa poco – in tale contesto – se, nel caso in esame, ci si trovi di fronte ad un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità; si rammenta soltanto che nella pubblicità non sussiste uno specifico e motivato abbinamento tra i due marchi (o le due realtà) e la presenza del marchio dell’azienda è occasionale.

La ricerca del co-branding è invece la ragione stessa della sponsorizzazione. Siamo comunque, come anticipato, di fronte ad un contesto sinallagmatico, diverso dal contratto di donazione per il quale una parte arricchisce volontariamente l’altra per spirito di liberalità senza chiedere nulla in cambio.

Attività commerciali nel volontariato

Per cui è da capire se e come sia compatibile un’attività commerciale con la veste dell’organizzazione di volontariato iscritta.
La L 266/91 elenca all’articolo 5, c 1 le sette tipologie di entrate dalle quali le organizzazioni di volontariato “traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività”. Detto elenco ricomprende alla lettera g) anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, successivamente normate dal DI 25 maggio 1995.
Un primo quesito è se detto elenco sia esemplificativo o esaustivo. Propendiamo per la seconda ipotesi, per una serie di ragioni.
In via principale, il legislatore tende a non offrire nel testo elenchi esemplificativi per evitare un’eccessiva aleatorietà nell’interpretazione della norma e dei suoi ambiti applicativi.

Quando ha inteso proporre un elenco con finalità esemplificative, è andato ad aggiungere un ultimo punto che comprende i casi non previsti dai precedenti punti

Pertanto, anche in osservanza al principio di interpretazione della legge (art 12, preleggi c.c.), non vi è prova che l’elenco riportato abbia carattere esemplificativo; mancano espressioni del tipo “tra gli altri”, “ad esempio” … E’ pur vero che da questo elenco mancherebbero anche fonti reddituali tipiche quali, ad esempio, le rendite da patrimoni mobiliari e immobiliari. Ma credo che più che una “dimenticanza” del legislatore o un’implicita ammissione del carattere esemplificativo dell’elenco delle risorse, detta mancanza testimoni la volontà del normatore di elencare le entrate derivanti da attività “poste in opera” dell’organizzazione, dando per scontate (quali ammissibili) tutte le altre entrate derivanti da mero godimento, sempre che l’esercizio della proprietà o del possesso del bene fruttifero non sia inquadrabile in una attività imprenditoriale
Inoltre, appare palese che l’esplicita ammissione di entrate “commerciali e produttive marginali” sia stata intesa quale limite oltre il quale l’organizzazione di volontariato non può e non deve spingersi; differentemente, non si capisce perché esplicitare dette “marginali” e non andare a comprendere più generiche casistiche di entrate “commerciali”.

Infine, si ritiene che lo svolgimento di attività commerciale “pura” e non marginale, sia in contrasto con lo spirito della legge, che punta più allo svolgimento dell’attività di volontariato che al reperimento dei fondi; tanto è vero che prevede solo un eventuale e minoritario intervento di personale professionale pagato, e solo per “qualificare o specializzare l’attività” svolta dalle organizzazioni, e non anche per renderla più profittevole, cioè portatrice di maggiori entrate.

Ambiti concessi di attività commerciale
Pertanto si ritiene che in presenza di una generica attività di riconosciuta natura “commerciale”, le possibilità teoriche di ricomprenderla tra quelle concesse siano due, tra loro in parte sovrapponibili.
La prima possibilità consisterebbe nelle
attività commerciali e produttive marginali, definite con DI 25 maggio 1995. L’attività di sponsorizzazione non appare però rientrare in alcuna delle 5 categorie riportate nel Decreto Interministeriale

La lettera a) del comma 1 di detto DI è in parte sovrapponibile con la seconda possibilità, quella relativa alle
raccolte pubbliche di fondi operate in generale dagli enti non commerciali, raccolte che nel complesso delle attività risultano decommercializzate e escluse dall’IVA dal combinato dell’art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e dall’art 2, c 2, D Lgs 460/97.

Tale previsione di decommercializzazione può risultare utile in caso di sponsorizzazione attuata in concomitanza con le celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Qui entrano in gioco due elementi. Il primo è quello della occasionalità e del non ancora predisposto decreto ministeriale che dovrebbe appunto chiarire cosa si intenda per occasionalità 7. Il secondo è relativo ad una Risoluzione che a fine 2002 ha ammesso la possibilità – per le Onlus – di mettere in atto rapporti di sponsorizzazione nel solo caso questi si verifichino, appunto, in occasione delle (e in relazione alle) raccolte pubbliche di fondi. E’ anche vero, però, che l’Amministrazione Finanziaria ammette in questo caso una fattispecie di sponsorizzazione che non ci appare tale, in quanto nella Risoluzione afferma che “sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza della somma versata dall’impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta”. La contraddizione ci sembra stia nei termini. O si accetta che un negozio giuridico di certa natura commerciale (sponsorizzazione) venga “decommercializzato”, oppure si sta parlando di donazioni che non hanno alcuna necessità di essere decommercializzate.
Comunque sia, la debole apertura dell’Agenzia delle Entrate può essere utile solo in un rapporto che preveda una prestazione (quella pubblicitaria) limitata a certi periodi dell’anno e in concomitanza di ricorrenze ecc.
Ciò potrebbe significare che in concomitanza a (ipotizzo) due eventi di raccolta fondi / celebrazioni che prevedono convegni, approfondimenti, manifestazioni in piazza e quant’altro, si potrebbero pubblicare due numeri “speciali” in parte finanziati da aziende alle quali si dedicherebbe una pagina di ringraziamento.
E’ chiaro che il rapporto tra prestazione pubblicitaria e somma versata dalle aziende qualificherà il rapporto.
Se ci si limita ad un
ringraziamento pubblico (anche per il mezzo del giornalino) per il sostentamento generale della giornata di sensibilizzazione, il rapporto sarà di donazione, magari modale (793 cc), cioè gravata di un piccolo onere. In questo caso è di particolare importanza la scrittura tanto dell’atto di donazione (che se non è di modico valore deve essere effettuata per atto pubblico), quanto delle formule di ringraziamento da apporre sul giornalino.
Se si evince, dal tipo di rapporto intrapreso tra azienda e ente non commerciale, che senza la pubblicazione del logo sul giornalino, l’azienda non avrebbe corrisposto la somma, allora siamo
nel caso della sponsorizzazione che – a mio avviso – è appunto decommercializzata nel solo caso della diffusione della pubblicazione in occasione di dette ricorrenze.

Altri casi

Fuori da questi casi, non appare possibile per un’organizzazione di volontariato ricevere le somme a fronte di un servizio che implichi la sua disponibilità (che la obblighi contrattualmente) a pubblicare sul giornalino la propaganda di una o più aziende. E ciò, sia chiaro, neppure nel caso in cui in luogo della somma si ricevano servizi, all’interno di un’operazione permutative 9 ove vi sia lo scambio di servizi (le aziende sostengono direttamente i costi e la produzione del giornalino e ricevono in cambio un po’ di visibilità).
Diverso e ulteriore discorso potrebbe farsi nell’ipotesi di
libera associazione delle aziende in un ente non profit che istituzionalmente promuove una serie di attività grant-making (di mera donazione) a favore di altre organizzazioni; l’ente così formato potrebbe chiedere (alla pari di una Fondazione ex Bancaria, ad esempio) di poter comparire quale benefattore nelle pubblicazioni delle organizzazioni beneficiarie del grant.
E’ evidente che, così facendo, si toglierebbe propulsione alla spinta pubblicitaria della singola azienda per “girarla” ad un ente senza scopi di lucro; può apparire, me ne rendo conto, un palliativo. E’ anche vero, però, che a fronte di tante iniziative dichiarate di Responsabilità Sociale d’Impresa, quella di costituire un ente non commerciale ad hoc da parte di imprese (magari non in concorrenza tra loro) socialmente “sensibili” può essere un’azzeccata politica di marketing per le singole aziende.


Carlo Mazzini – StudioUno
Il non profit in testa
www.quinonprofit.it

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