A quali agevolazioni fiscali hanno diritto le ONLUS?
Risposta
Le esenzioni prevista dal d.l 460/97 riguardano: l'imposta di bollo; le tasse sulle concessioni governative; l'imposta sulle successioni e sulle donazioni; l'imposta sostitutiva; l'imposta sull'incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva; l'imposta sugli spettacoli; le raccolte pubbliche occasionali di fondi; i contributi per lo svolgimento convenzionato dell'attività.
a. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato.
b. Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato.
c. Sono pure esenti dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti a favore delle organizzazioni di volontariato.
d. Agli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, non si applica l'imposta sull'incremento di valore. Lo stesso trattamento è riservato all'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
e. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per ottenere l'esenzione è necessario dare comunicazione, prima dell'inizio della manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
Sono da considerarsi attività spettacolistiche:
- gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati, anche se in circoli e sale private;
- gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse;
- gli spettacoli teatrali; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni similari;
- gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- le mostre e le fiere campionarie;
- le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero per le finanze e altre manifestazioni similari di qualunque specie.
Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, quando le suddette attività sono da considerarsi occasionali.
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